Omnia Flash News n. 13 – Indennità mese di Marzo per professionisti con vincoli (ex Art. 44 Decreto n. 18.2020 “Cura Italia”)
Con il Decreto interministeriale firmato sabato 28/03/2020 dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private possono beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo, attraverso l’utilizzo di parte del Fondo per il reddito di ultima istanza, se rientrano nei requisiti imposti dal Decreto.
Beneficiari e condizioni:
a) lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
b) lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con riguardo ai lavoratori di cui alla lettera b):
per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020;
per riduzione o sospensione si intende una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività oltre ai canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca
L’indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.
Alla data di oggi si attendono ancora chiarimenti su come dimostrare la riduzione di reddito trimestre 2020 su trimestre 2019.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate dal 01/04/2020 da ciascun richiedente al proprio ente previdenziale di appartenenza utilizzando il modulo predisposto dall’ente stesso, allegando autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti.
Modalità di erogazione
L’erogazione dell’indennità avverrà in ragione dell’ordine cronologico delle domande, previa verifica dei requisiti.
N.B. Gli agenti di commercio secondo le FAQ aggiornate sabato dal MEF rientrano nell’indennità di 600 euro prevista dall’art 28 da richiedere all’Inps come gli altri soggetti iscritti alle gestioni IVS artigiani e commercianti senza alcun ulteriore requisito. Gli stessi agenti potrebbero richiedere l’indennità anche attraverso la propria cassa Enasarco nel rispetto dei requisiti di cui sopra. I due benefici sono però alternativi e non cumulabili, consigliamo pertanto di effettuare la richiesta direttamente all’INPS.